IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche comunitarie  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno  agli
atti normativi comunitari; 
  Viste le direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e  84/291  concernenti
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi (antiparassitari), indicate nell'elenco  C  allegato  alla
legge 16 aprile 1987, n. 183; 
  Considerato che in data 31 marzo  1988,  ai  termini  dell'art.  15
della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il  Governo  ad
emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto  elenco
C,  e'  stato  inviato  lo  schema  del  presente  provvedimento   ai
Presidenti della Camera dei deputati e del  Senato  della  Repubblica
per gli adempimenti ivi previsti; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 maggio 1988; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro,  dell'agricoltura  e  delle  foreste,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Il presente decreto disciplina la classificazione, l'imballaggio
e    l'etichettatura    dei    preparati    pericolosi     denominati
"antiparassitari". 
  2. Sono considerati antiparassitari, ai sensi del presente decreto,
i preparati pronti  all'impiego  nella  forma  in  cui  sono  forniti
all'utilizzatore, destinati ai seguenti scopi: 
    a) distruggere gli organismi nocivi alle piante  ed  ai  prodotti
vegetali o prevenirne l'azione; 
    b) favorire o regolare la  produzione  vegetale,  quando  non  si
tratti di concimi o di altre sostanze destinate al miglioramento  del
terreno; 
    c) conservare i prodotti vegetali, compresi quelli che servono  a
proteggere il legno, quando non esistono particolari disposizioni  in
materia di conservanti, eccettuati i prodotti  per  rivestimenti  che
non contengano nessuna sostanza conservante che penetri nel  prodotto
vegetale; 
    d) distruggere le piante indesiderate; 
    e) distruggere talune parti di piante o  impedirne  uno  sviluppo
indesiderato; 
    f) rendere inoffensivi o distruggere gli organismi nocivi diversi
da quelli che attaccano le piante, nonche' gli organismi importuni od
impedirne l'azione. 
  3.  Ai  fini  dell'individuazione  delle  categorie   di   pericolo
attribuibili agli antiparassitari, ai sensi del presente decreto,  si
applicano le definizioni recate all'art.  2  della  legge  29  maggio
1974, n. 256, sulla  classificazione,  imballaggio  ed  etichettatura
delle  sostanze  e  dei  preparati  pericolosi,  come  modificato  ed
integrato dal decreto del Presidente  della  Repubblica  24  novembre
1981, n. 927. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1974, n. 256
          (Classificazione   e    disciplina    dell'imballaggio    e
          dell'etichettatura   delle   sostanze   e   dei   preparati
          pericolosi), come modificato dall'art.   2  del  D.P.R.  24
          novembre 1981, n. 927, e' il seguente:
             "Art.   2.  -  Agli  effetti  della  presente  legge  si
          intendono per:
              Sostanze:  gli  elementi  chimici  e loro composti allo
          stato naturale o ottenuti mediante lavorazioni  industriali
          eventualmente  contenenti  gli additivi necessari alla loro
          immissione sul mercato;
              Preparati:  i miscugli o le soluzioni composti da due o
          piu' sostanze;
              Imballaggio   o   confezione:   il   contenitore  o  il
          recipiente di qualsiasi tipo o materiale con  il  quale  la
          sostanza  o  il  preparato  viene immesso sul mercato ed il
          relativo sistema di chiusura;
              Etichettatura: l'insieme delle indicazioni da riportare
          su apposita etichetta  o  direttamente  sull'imballaggio  a
          mezzo stampa o rilievo o incisione;
              Ambiente:  acqua,  aria  e  suolo nonche' i rapporti di
          tali elementi tra loro e con qualsiasi organismo vivente.
             Sono   considerati   "pericolosi"   le   sostanze  ed  i
          preparati:
               a)  esplosivi: che possono esplodere per effetto della
          fiamma o che sono sensibili agli urti e agli  attriti  piu'
          del dinitrobenzene;
               b)  comburenti:  che  a  contatto  con altre sostanze,
          soprattutto se infiammabili, provocano una  forte  reazione
          esotermica;
               c) facilmente infiammabili:
               che  a  contatto  con  l'aria, a temperatura normale e
          senza ulteriore apporto di energia, possono  riscaldarsi  e
          infiammarsi, ovvero:
               che  allo  stato solido possono facilmente infiammarsi
          per la rapida azione di una sorgente di  accensione  e  che
          continuano   a   bruciare   o   a   consumarsi  anche  dopo
          l'allontanamento della sorgente di accensione, ovvero:
               che   allo   stato   liquido   hanno   il   punto   di
          infiammabilita' inferiore a 21 C, ovvero:
               che  allo  stato  gassoso si infiammano a contatto con
          l'aria a pressione normale, ovvero:
               che,   a   contatto   con   l'acqua  o  l'aria  umida,
          sprigionano  gas  facilmente  infiammabili   in   quantita'
          pericolose;
               d) infiammabili: che allo stato liquido hanno il punto
          di infiammabilita' tra i 21 C e 55 C;
               e)   tossici:   che,   per  inalazione,  ingestione  o
          penetrazione cutanea possono comportare rischi gravi, acuti
          o cronici, ed anche la morte;
               f)   nocivi:   che   per   inalazione,   ingestione  o
          penetrazione cutanea, possono comportare rischi di gravita'
          limitata;
               g)  corrosivi:  che,  a  contatto  con i tessuti vivi,
          possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
               h)  irritanti: che, pur non essendo corrosivi, possono
          produrre al contatto immediato, prolungato o  ripetuto  con
          la pelle e le mucose una reazione infiammatoria;
               i)     altamente    infiammabili    (o    estremamente
          infiammabili): le sostanze ed i preparati  liquidi  il  cui
          punto  di  infiammabilita'  e'  inferiore  a 0 C ed il cui
          punto di ebollizione e' inferiore o pari a 35 C;
               l) altamente tossici (o molto tossici): le sostanze ed
          i preparati che per inalazione, ingestione  o  penetrazione
          cutanea possono comportare rischi estremamente gravi, acuti
          o cronici, ed anche la morte;
               m)   pericolosi  per  l'ambiente:  le  sostanze  ed  i
          preparati la cui utilizzazione presenta o  puo'  presentare
          rischi immediati o differiti per l'ambiente;
               n)  cancerogeni:  le  sostanze  ed i preparati che per
          inalazione,  ingestione  o  penetrazione  cutanea   possono
          produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
               o) teratogeni;
               p) mutageni.
             Ai fini dell'attribuzione delle sostanze chimiche ad una
          o piu' delle  categorie  di  pericolo  precisate  al  comma
          precedente,  le  sostanze allo stato naturale o sotto forma
          di preparati possono essere immesse sul mercato solo previa
          notifica al Ministero della sanita'".